patente a punti

Nuova patente a punti in edilizia: Ultime novità.

A partire dal 1° ottobre 2024, entrerà in vigore la patente a punti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili.

 

 

Introdotta con l’art. 29, comma 19, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni in legge n. 56/2024, la patente a punti in edilizia nasce con l’obiettivo di aumentare la sicurezza nei cantieri, con una diminuzione degli incidenti sul lavoro, tramite un sistema qualificante per le imprese edilizie.

Nello specifico, con la nuova normativa viene sostituito l’art. 27 del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro), ed è prevista l’istituzione di una “patente” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Per approfondimenti vi consigliamo di leggere gli articoli:

LA PATENTE A PUNTI IN EDILIZIA È LEGGE (Legge n. 56/2024)

LA PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI (art. 29, comma 19, del D.L. n. 19/2024)

In questi giorni c’è stata la presentazione della prima bozza del decreto attuativo previsto dalla normativa sulla patente a crediti per datori di lavoro e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei e mobili, rispetto alle indicazioni dei commi 3 e 5 dell’ Art. 27 – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.

comma 3 “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8”;

comma 5 “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati”.

Le novità previste

Il presente articolo si basa su una bozza proposta dal Ministero del Lavoro durante un recente incontro con le Parti sociali. Questa bozza potrebbe subire modifiche, ma attualmente riflette lo stato dei lavori sul sistema della patente a crediti, previsto per essere implementato a partire dal primo ottobre 2024.

Articolo 1 (Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente)

Il rilascio della patente avviene tramite una procedura digitale gestita dal portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I richiedenti devono dimostrare il possesso degli ormai noti requisiti: iscrizione alla Camera di Commercio, adempimento degli obblighi formativi, possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva, documento di valutazione dei rischi, certificazione di regolarità fiscale e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Una volta presentata la domanda, la patente viene rilasciata in formato digitale e resa disponibile sul portale. Nel periodo di attesa del rilascio ufficiale, le attività possono continuare, salvo diversa comunicazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Se in fase di controllo successivo viene accertata la non veridicità di una o più dichiarazioni, la patente viene revocata e, trascorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa può richiedere una nuova patente.

Il comma 2 ribadisce l’elenco dei soggetti obbligati al possesso della patente, se non già in possesso di attestazione SOA almeno di III categoria, che sono: “le imprese affidatarie, le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, ad esclusione di coloro che effettuano presso i cantieri mobili e temporanei di cui all’art. 89 comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

In pratica tutte le imprese affidatarie, nessuna esclusa.

Articolo 2 (Contenuti informativi della patente)

In questo articolo si definiscono le informazioni disponibili sul portale e quali soggetti avranno accesso a tali informazioni.

  • Dati identificativi del titolare della patente;
  • Dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
  • Data di rilascio e numero della patente;
  • Punteggio attribuito al momento del rilascio;
  • Punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • Eventuali provvedimenti di sospensione
  • Eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti

L’accesso a queste informazioni sarà consentito ai titolari della patente, alle pubbliche amministrazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio Nazionale, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.

Articolo 3: (Presupposti e Procedimento per l’Adozione del Provvedimento Cautelare di Sospensione della Patente)

Il meccanismo di sospensione della patente, è progettato per garantire che le imprese operino in conformità con le normative di sicurezza. La sospensione viene adottata dall’Ispettorato del lavoro in caso di infortuni gravi, ma presenta alcune complessità che potrebbero beneficiare di una chiarificazione. Ad esempio, se si verificano infortuni mortali o che causano inabilità permanente, la sospensione cautelare della patente è applicabile quando il datore di lavoro è imputabile per colpa grave; tuttavia, la sospensione non si applica in due casi particolari: se sussistono le condizioni per la sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, o se un’attrezzatura viene sequestrata per pericolosità ai sensi dell’articolo 321 del codice di procedura penale. La durata della sospensione può arrivare fino a 12 mesi, determinata in base alla gravità degli infortuni e delle violazioni.

Articolo 4 (Attribuzione dei crediti)

I crediti vengono attributi con il seguente criterio

  1. Crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
  2. Crediti per storicità dell’azienda: non più di 30 crediti complessivi, di cui:
    • Fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al presente decreto;
    • Fino a 20 crediti attribuibili ai sensi dell’art. 6 comma 1;
  3. Crediti ulteriori: non più di 40 crediti attribuibili ai sensi dell’art. 5 comma 1, di cui:
    • Fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro
    • Fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi alla lettera c), n. 1.

Quindi il punteggio massimo complessivo della patente è di 100 crediti, suddivisi in:

  • Crediti base: 30 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente.
  • Crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi.
  • Crediti ulteriori: fino a 40 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 5 (Criteri di attribuzione di crediti ulteriori)

Questo articolo definisce i criteri di attribuzione dei crediti aggiuntivi.

I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. In caso di acquisizione del requisito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti previo aggiornamento della posizione sul portale di cui all’art. 1. del soggetto titolare della patente o loro delegati mediante dichiarazione di responsabilità resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.presentazione della documentazione attestante il conseguimento del requisito (comma 4).

In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

Tra i diversi criteri di attribuzione crediti troviamo ad esempio:

  • Possesso di specifiche certificazioni di qualità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • Adozione dei Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro nei casi non prescritti dalla normativa vigente;
  • Investimenti nella formazione dei lavoratori, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente.
  • Possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica
  • Formazione sulla lingua per lavoratori stranieri

Articolo 6: (Incremento dei Crediti)

Il punteggio della patente può essere incrementato di un credito per ciascun biennio successivo al rinnovo dell’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della stessa, sino ad un massimo di 22 crediti

Gli articoli 4, 5 e 6 introducono un sistema di crediti che rappresenta una significativa innovazione rispetto alla norma primaria. Questo sistema premia le imprese più diligenti, che non si limitano al mero rispetto delle leggi. Ogni soggetto può ottenere un punteggio complessivo non superiore a 100 crediti, suddivisi in crediti base, crediti per la storicità dell’azienda e crediti ulteriori conferiti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Questi vengono valutati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dall’INAIL, che formeranno una commissione per l’esame della documentazione fornita dall’impresa e determineranno se soddisfa i criteri per l’acquisizione dei crediti.

La tabella finale del documento fornisce un dettaglio sui crediti aggiuntivi. Ad esempio, un’impresa può ottenere da 5 a 10 crediti in base alla data della sua iscrizione alla Camera di Commercio. Per il possesso di certificazioni di qualità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come ISO 45001, si possono ottenere 5 crediti. Le aziende che investono in formazione specifica per la sicurezza dei lavoratori possono ottenere ulteriori crediti: ad esempio, se almeno un terzo dei lavoratori partecipa a corsi di formazione aggiuntivi in materia di salute e sicurezza, l’azienda può ottenere 6 crediti. Se questa formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri, si possono aggiungere altri 2 crediti. Investimenti in tecnologie avanzate per la sicurezza possono conferire ulteriori crediti. Investimenti tra 25.000 e 50.000 euro possono far ottenere 3 crediti, mentre investimenti superiori a 50.000 euro possono portare fino a 6 crediti.

L’articolo 6 introduce un meccanismo di incremento dei crediti, prevedendo che il punteggio della patente possa essere incrementato di un credito per ciascun biennio successivo al rinnovo dell’asseverazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza, fino a un massimo di 22 crediti.

Articolo 7: (Modalità di Recupero dei Crediti Decurtati)

L’articolo 7 descrive le modalità per il recupero dei crediti sottratti.

Se la patente subisce una decurtazione ostativa alla sua operatività, il recupero fino a 15 crediti è possibile attraverso la frequenza “da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti autori di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché, ove presenti, da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, di corsi di formazione concernenti la materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ad uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 3, previsa valutazione positiva di una Commissione composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL”.

Conclusione

In attesa della versione definitiva del documento, l’introduzione della patente a punti in edilizia rappresenta un cambiamento significativo nell’ambito della sicurezza nei cantieri in cui il sistema dei crediti, con i suoi meccanismi di attribuzione e recupero, mira a incentivare comportamenti virtuosi.

Infine, è importante sottolineare che è previsto un possibile ampliamento del sistema della patente a crediti ad altri settori, oltre quello edile.

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