patente a punti

La patente a punti nei cantieri

Il decreto-legge n. 19/2024, intitolato “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 52 del 02/03/2024. Questo decreto introduce la patente a punti, o patente a crediti, per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili.

Nell’articolo 29 comma 19 del Capo VIII “Disposizioni urgenti in materia di lavoro”, il decreto-legge apporta modifiche all’articolo 27 del D.Lgs. 81/08, che viene sostituito dal nuovo articolo 27 “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”. Tali modifiche impattano anche sull’articolo 90, riguardante gli obblighi del committente e del responsabile dei lavori, e sull’articolo 157, relativo alle sanzioni applicate a essi.

Chi è interessato

Dal 1° ottobre 2024, saranno obbligati a dotarsi della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, individuati dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008).

Articolo 89, comma 1, lettera a

  1. a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X.

Allegato X

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89 comma 1, lettera a)

  1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
  2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Non avranno l’obbligo di acquisire la patente a punti le imprese in possesso di una certificazione Soa.

Come richiedere la patente a punti

La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Al momento della richiesta, il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo dovrà avere i seguenti requisiti:

  1. Iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  2. Adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
  3. Adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  4. Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  5. Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  6. Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Una volta accertati i requisiti, l’Ispettorato rilascerà la patente in formato digitale.

In attesa del rilascio, le imprese e i lavoratori autonomi potranno lavorare nei cantieri, a meno che l’Ispettorato non disponga diversamente con una comunicazione ad-hoc.

Come funziona la patente a punti

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

  1. Accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I (violazioni che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale, indicate nell’Allegato I del Testo Unico, come ad esempio la mancata elaborazione del Dvr o del Piano di emergenza ed evacuazione;
    dieci crediti;
  2. Accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI (violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI, come il rischio di esplosione o sprofondamento;
    sette crediti;
  3. Provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: (es. l’impiego di lavoratori irregolari)
    cinque crediti;
  4. Riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
  • La morte di un lavoratore causata dalla responsabilità del datore di lavoro; venti crediti
  • Un infortunio che causa l’inabilità permanente del lavoratore; quindici crediti
  • Un infortunio che causa l’inabilità temporanea del lavoratore con l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni; dieci crediti
  1. Nei casi di infortuni che causano la morte o l’inabilità, l’Ispettorato del lavoro potrà sospendere la patente a punti fino a 12 mesi.

Per lavorare nei cantieri sarà necessario che sulla patente a punti siano presenti almeno 15 crediti residui, pena il pagamento di una sanzione amministrativa da 6mila a 12mila euro. L’impresa che, al momento della decurtazione, è impegnata nella realizzazione di un lavoro che fa parte di un contratto di appalto o subappalto, potrà comunque portarlo a termine.

Chi ha subito le decurtazioni, potrà recuperare fino a 15 crediti con la frequenza di corsi in materia di sicurezza. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione all’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza a corsi di formazione, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori provvedimenti di cui ai commi 4 e 5.

 

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