Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro del 18 settembre 2024 n. 132. “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stabilisce le regole per la richiesta e la validità della nuova patente a crediti introdotta al fine di aumentare la salute e la sicurezza del lavoro nei cantieri edili.
In vigore dal 1° ottobre 2024, la patente viene richiesta tramite una procedura telematica che sarà resa disponibile sul portale istituzionale.
A oggi, 24 settembre 2024, la sezione dedicata alle registrazioni sul portale del INL non è ancora disponibile.
L’obbligo di possesso della patente riguarda non solo tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri.
Sono esentate da tale obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall’art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Lo svolgimento delle attività nei cantieri edili è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti.
Requisiti per il rilascio
La patente è rilasciata su domanda dell’azienda, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro in base al possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (autocertificabile);
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (autocertificabile);
- possesso del documento di valutazione dei rischi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
- possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF autocertificabile);
- avvenuta designazione del RSPP (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà).
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