In un ambiente lavorativo dinamico come i cantieri edili, dove ogni anno si registrano incidenti gravi e talvolta mortali, la sicurezza riveste un’importanza fondamentale per proteggere la vita dei lavoratori e prevenire incidenti potenzialmente gravi.
Per aumentare la sicurezza di tutti i lavoratori coinvolte nei cantieri, il governo ha emanato un decreto (DL 19/2024) che stabilisce l’entrata in vigore dal 1° ottobre 2024 di alcuni nuovi obblighi per rafforzare la sicurezza dei lavoratori, in particolare, introduce la patente a punti nei cantieri.
Alla data di oggi è stata pubblicata la Legge n. 56 del 29 aprile 2024 che converte apportando delle modifiche una parte del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, è possibile che vengano apportate delle modifiche alla legge nelle successive fasi.
Ma cos’è e come funziona esattamente la patente a punti nei cantieri?
a quali imprese si applica?
A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). (Testo unico sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
come funziona la patente a punti?
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e potrà subire delle decurtazioni in caso di violazione della normativa in vigore.
Consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
Qualora il credito scenda sotto i 15 punti durante lo svolgimento di una attività lavorativa, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
In pratica il punteggio della patente funge da indicatore ufficiale dell’idoneità dell’azienda a operare nel settore edilizio, attestando la sua capacità e serietà nell’adottare politiche di sicurezza efficaci.
Chi è esonerato?
Sono esonerati dalla patene a punti coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Sono esonerate anche le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Come si ottiene la patente?
La patente verrà rilasciata in formato digitale presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro, al momento della richiesta, il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo dovrà dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
· iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
· adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, come stabilito dall’articolo 37;
· adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
· possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
· possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
· possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
· avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti è autocertificato dal richiedente. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
Decurtazione punti
Quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse. Questo meccanismo serve a incentivare un comportamento responsabile e conforme alle leggi da parte delle aziende.
La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis della legge.
Vedi la tabella delle decurtazioni previste nell’allegato I-bis (fare paginetta o allegato 1bis)
Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nella tabella, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Sanzioni
Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 € non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis del Testo unico sicurezza – Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione – , nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.
Novità attese
E’ rimandata a successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’individuazione dei seguenti punti:
Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi della patente medesima
Presupposti e del procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione della patente.
Criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
Documenti di supporto
Download del D.L. 19/2024 (Legge 56/2024 di conversione – testo coordinato)