Voucher per le micro, piccole e medie imprese (MPMI) della Regione Piemonte, per favorire servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali 4.0
Obiettivo del bando Voucher Digitalizzazione PMI (art. 2)
ll Bando intende finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), la transizione digitale nelle imprese piemontesi, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche settoriali e dimensionali del tessuto produttivo regionale, anche tramite il sostegno per l’adozione di pratiche e tecnologie digitali avanzate.
Nello specifico, la misura ha l’obiettivo di:
- stimolare la domanda da parte delle imprese piemontesi di prodotti e servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0;
- sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli green oriented.
Natura ed entità dell’agevolazione (art. 3)
L’agevolazione prevista consisterà in un contributo a fondo perduto (voucher) concesso a copertura di una quota delle spese ammissibili sostenute dal destinatario finale, variabile in base alle dimensioni dell’impresa:
- 60% – Micro impresa
- 55% – Piccola Impresa
- 40% – Media impresa
Sono previste le seguenti premialità: nel caso di progetti che vedono il coinvolgimento di soggetti aggregatori (v. art. 7 del Bando “Progetti in forma collaborativa con il supporto di soggetti aggregatori”), la percentuale di finanziamento sarà aumentata del 10%.
Nel caso di possesso di una delle seguenti premialità, la percentuale di copertura delle spese ammissibili sarà incrementata dell’1%, nel caso di possesso di due o tre premialità, la percentuale di copertura delle spese ammissibili sarà incrementata del 2%:
- possesso del rating di legalità
- status di Startup innovativa o di PMI innovativa
- status di Impresa Benefit
Dotazione finanziaria (art. 3)
12.200.000 di Euro, di cui 11 milioni derivanti dalla misura Fesr Priorità I “RSI, competitività e transizione digitale”, Azione I.1ii.2, così come delineata con DGR 71- 7369/2023/XI del 31 luglio 2023, e ulteriori 1.200.000 euro da risorse delle Camere di commercio piemontesi.
Soggetti Ammissibili (art. 4)
Il bando è rivolto a MPMI come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 ovvero imprese di qualsiasi entità che esercitino un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica (incluse le attività professionali).
Tali soggetti devono avere sede legale e/o unità locale operativa ove verranno realizzati gli interventi site in Piemonte e che risultino attive e produttive.
NB: non saranno ammissibili le imprese beneficiarie del Bando Voucher digitalizzazione PMI 2023.
Per impresa beneficiaria si intende il soggetto che ha beneficiato della concessione di aiuto, indipendentemente dal fatto che successivamente abbia rendicontato o abbia rinunciato al contributo concesso.
Segnaliamo in particolare che i soggetti richiedenti dovranno aver compilato correttamente nel 2024 il modello gratuito di self-assessment SELFI4.0 (circa 15-20 minuti per la compilazione) della mappatura delle competenze digitali all’indirizzo: https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/gli-strumenti-assessment-imprese
Spese ammissibili (art. 5)
Spese ammissibili (art. 5)
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, purché funzionali al progetto di digitalizzazione:
a) beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali principalmente e
primariamente all’introduzione delle tecnologie abilitanti di cui all’Elenco 1 ed eventualmente
all’Elenco 2
b) servizi di consulenza, funzionali principalmente e primariamente all’introduzione delle tecnologie
abilitanti di cui all’Elenco 1 ed eventualmente all’Elenco 2
c) servizi di formazione, funzionali principalmente e primariamente all’introduzione delle tecnologie
abilitanti di cui all’Elenco 1 ed eventualmente all’Elenco 2
NB: la somma delle spese di cui alle lett. b) e c) non può superare il 30% del totale delle spese ammissibili del progetto di investimento.
Elenco 1 – Utilizzo delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi
a) robotica avanzata e collaborativa;
b) interfaccia uomo-macchina;
c) manifattura additiva e stampa 3D;
d) prototipazione rapida;
e) internet delle cose e delle macchine;
f) cloud, High Performance Computing – HPC, fog e quantum computing;
g) soluzioni di cyber security e business continuity (es. CEI – cyber exposure index, vulnerability
assessment, penetration testing etc);
h) big data e analytics;
i) intelligenza artificiale;
j) blockchain;
k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata,
realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
l) simulazione e sistemi cyberfisici;
m) integrazione verticale e orizzontale;
n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;
o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate
caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie
di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
p) soluzioni tecnologiche digitali per l’upgrade dei servizi resi.
Nel caso di progetti incentrati sulle tecnologie di cui alle lettere m) o p), andrà dettagliato ulteriormente nell’allegato A) in cosa i nuovi servizi siano innovativi rispetto a quelli precedentemente erogati.
Elenco 2 – Utilizzo di altre tecnologie digitali (solo se propedeutiche, complementari e direttamente collegate a quelle previste al precedente Elenco 1)
a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
b) sistemi fintech;
c) sistemi EDI, electronic data interchange;
d) geolocalizzazione;
e) tecnologie per l’in-store customer experience;
f) system integration applicata all’automazione dei processi;
g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
h) programmi di digital marketing;
i) sistemi di e-commerce. In questo caso, andrà dettagliato ulteriormente – nell’allegato A – quali sono
le funzioni aziendali che vengono integrate nel nuovo sistema di e-commerce;
j) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica;
k) connettività a Banda Ultralarga;
l) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita.
Le spese per le tecnologie di cui all’allegato 2 non possono superare il 45% del totale delle spese
NB: Non saranno considerate ammissibili le domande riferite alle sole tecnologie dell’Elenco 2
Sono considerate ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda.
Per quanto riguarda i fornitori dei servizi di consulenza e formazione, questi dovranno rientrare in una della categorie previste dall’art. 6 del Bando. Non sono invece richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni e servizi strumentali.
Progetti in forma collaborativa (art. 7)
I soggetti ammissibili di cui all’art. 4 possono presentare istanze di contributo sia in forma singola, sia in forma collaborativa su base progettuale con altre imprese e con il supporto di soggetti aggregatori. I progetti riguardano da 3 a 20 imprese, le quali condividono gli obiettivi del progetto.
La partecipazione in forma collaborativa comporta una premialità del 10% del contributo ammissibile, ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Presentazione delle domande (art. 8)
A pena di esclusione, le domande di contributo dovranno essere trasmesse in modalità telematica a doppia fase:
- A partire dalle ore 11:00 del 18.09.2024 alle ore 16:00 del 25.09.2024, l’impresa richiedente deve predisporre la domandafornendo le informazioni e la documentazione previsti dal presente bando attraverso la piattaforma ReStart https://restart.infocamere.it. Dalle ore 16:00 del 25.09.2024, l’impresa richiedente troverà in piattaforma i codici alfanumerici univoci associati alla domanda predisposta, necessari per la successiva fase di presentazione formale. La data di predisposizione della domanda non avrà nessun rilievo sulla graduatoria finale delle domande.
● A partire dalle ore 11:00 del 01.10.2024 alle ore 16:00 del 04.10.2024, la domanda predisposta deve essere presentata formalmente – utilizzando esclusivamente i codici alfanumerici univoci ricevuti in precedenza – tramite la procedura informatica che sarà pubblicata sulla piattaforma ReStarthttps://restart.infocamere.it. Le graduatorie saranno compilate esclusivamente con riguardo alla data di presentazione formale della domanda.
Istruttoria (art. 9)
Unioncamere Piemonte effettuerà un esame preliminare delle istanze pervenute seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande per verificare che i soggetti richiedenti siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del presente Bando. Le domande formalmente ammissibili saranno sottoposte all’istruttoria da parte di una Commissione tecnica formata da funzionari di Unioncamere Piemonte e di Regione Piemonte,
Le domande che supereranno positivamente l’istruttoria formale e tecnica saranno ammesse al contributo con provvedimento di concessione del dirigente competente, fino ad esaurimento dei fondi stanziati. I relativi elenchi saranno pubblicati sulla pagina https://pie.camcom.it/amministrazione-trasparente/avvisi-gare-e-contratti/bandi-contributi .
Rendicontazione (Art. 10)
Rendicontazione (Art. 10)
L’impresa beneficiaria dovrà provvedere entro 6 mesi dalla data della determina di concessione alla rendicontazione delle spese sostenute.
Le spese sostenute, coerenti con la domanda finanziata, dovranno essere rendicontate e trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Restart” (https://restart.infocamere.it/).
Alle domande regolari rispetto alle verifiche effettuate verranno liquidati i relativi contributi con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dall’invio della rendicontazione.
Rispetto principio DNSH (Art. 16)
Si prega di notare che il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente” (DNSH) costituisce criterio di ammissibilità sostanziale per la misura, in particolare per alcune tipologie di beni strumentali.
Considerati gli interventi ammissibili previsti dal presente Bando, ed in coerenza con quanto previsto nel Rapporto ambientale PR FESR 2021 -2027 in particolare nelle schede di conformità al principio DNSH delle Azioni del PR FESR, si ritiene che le operazioni finanziabili potenzialmente interferiscano con i seguenti obiettivi ambientali:
– mitigazione dei cambiamenti climatici;
– economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclo dei rifiuti.
Al riguardo, si ritiene che il possesso delle certificazioni del sistema di gestione ambientale EMAS, ISO14001, ISO 14064, OEF da parte dell’impresa richiedente comprovi il rispetto del principio DNSH con riferimento ai due obiettivi ambientali sopra richiamati. Le imprese in possesso di tali certificazioni dovranno pertanto limitarsi ad attestarne il possesso in fase di compilazione della domanda.
Qualora l’impresa beneficiaria non avesse le suddette certificazioni, si applicheranno le seguenti disposizioni.
Considerate le diverse tipologie di spese ammissibili di cui all’art. 5 del presente Bando, si ritiene che le seguenti spese non arrechino danno significativo agli obiettivi ambientali sopra citati:
- a) spese di consulenza
- b) spese di formazione
- c) spese per acquisiti di beni strumentali immateriali (software, licenze, brevetti, know how,
conoscenze tecniche non brevettate, ecc)
Per queste tipologie di spesa non vi sarà dunque necessità di acquisire informazioni in merito ai loro eventuali impatti ambientali ai fini del DNSH.
Si ritiene poi che le seguenti tipologie di spesa di cui all’art. 5 non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali rilevanti per il presente Bando, a determinate condizioni:
- acquisto di beni strumentali materiali (impianti, macchinari e attrezzature, hardware e tecnologiedigitali, ecc) qualora siano alimentati per l’80% da fonti rinnovabili (autodichiarazione in fase didomanda, con controllo a posteriori) oppure siano accompagnati da almeno una delle seguenticertificazioni energetiche o di sostenibilità ambientale;
- certificazione ISO 50600
- certificazione ISO 14024 di tipo I o 14025 di tipo III
- l’Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT)
- una etichetta ambientale di tipo 1 (EPA ENERGY STAR, Blauer Engel, TCOCertified, TÜV Green Product Mark o etichetta equivalente). In alternativa all’etichetta EPA ENERGY STAR è possibile presentare una dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (ETEC),calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario(Etec-max) in linea con quanto descritto nell’Allegato III dei criteri GPP UE
Qualora non si disponesse di una etichetta ambientale quale ISO 14024, TCO Certified,Blauer Engel, TÜV Green Product Mark o altra equivalente, il fornitore dovrà autodichiarare la conformità dei prodotti alle direttive/regolamenti Reach, (Regolamento (CE)n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU); ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424) ecompatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE).
- servizi informatici di cloud computing, hosting o data center, qualora siano alimentati per l’80% da fonti rinnovabili oppure, nel caso di data center, facciano parte dell’elenco ufficiale dei partecipanti al Codice di condotta Europeo sull’efficientamento energetico dei Data Center(https://e3p.jrc.ec.europa.eu/coc-dc-partners) oppure siano accompagnati dalla seguente certificazione EPA ENERGY STAR / ISO/IEC 30134-4:2017 [standard di efficienza energetica per nuovo HW]
- i prodotti derivanti da processo di ricondizionamento/rifabbricazione, se presentano una delle seguenti certificazioni:
- BS 8887‐220:2010 -“Design for manufacture, assembly, disassembly and end‐of‐life processing (MADE). The process of remanufacture. Specification (applicable to remanufacture processes)”;
- BS 8887-240:2011 -“Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). Reconditioning (applicable to refurbished/reconditioned equipment)”;
- EN 50614:2020 (qualora l’apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita);
- sostituzione o rinnovo di data center, hardware, piattaforme e-commerce, linee produttive qualora sia dimostrabile che l’investimento è in grado di ridurre il consumo energetico precedente.
In tutti i casi dei punti da 1 a 4 è comunque obbligatorio il possesso dell’iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n.185, da parte alternativamente:
- a) del fornitore;
- b) oppure del produttore così come definito all’art.4, lett. g), del D.Lgs. n. 49/2014;
- c) oppure del distributore così come definito all’art.4, lett.h), del D.Lgs. n. 49/2014;
In fase di compilazione della domanda, i destinatari finali dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicando il possesso di una certificazione del sistema di gestione ambientale di cui all’elenco sopra riportato (EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF) oppure, in assenza delle suddette certificazioni e qualora il progetto preveda spese di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 il rispetto delle specifiche condizioni indicate nonché, ove sia obbligatorio, l’iscrizione al RAEE del punto precedente.
In ogni caso, è responsabilità del destinatario finale:
– al momento della presentazione della domanda di agevolazione, compilare adeguatamente la dichiarazione sostitutiva relativa al rispetto del criterio DNSH;
– conservare ed esibire in caso di controlli in loco la documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti dichiarati (ad esempio: certificazioni energetiche o ambientali, monitoraggi energetici, ecc).
In caso di mancata attestazione, in fase di controllo di cui all’art 13, del possesso dei requisiti dichiarati, si procederà a revoca totale del contributo essendo il rispetto del DNSH un principio di ammissibilità riferito all’intera progettualità.
12.200.000 di Euro, di cui 11 milioni derivanti dalla misura Fesr Priorità I “RSI, competitività e transizione digitale”, Azione I.1ii.2, così come delineata con DGR 71- 7369/2023/XI del 31 luglio 2023, e ulteriori 1.200.000 euro da risorse delle Camere di commercio piemontesi.
Il bando è rivolto a MPMI come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 ovvero imprese di qualsiasi entità che esercitino un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica (incluse le attività professionali).
Tali soggetti devono avere sede legale e/o unità locale operativa ove verranno realizzati gli interventi site in Piemonte e che risultino attive e produttive.
NB: non saranno ammissibili le imprese beneficiarie del Bando Voucher digitalizzazione PMI 2023.
Per impresa beneficiaria si intende il soggetto che ha beneficiato della concessione di aiuto, indipendentemente dal fatto che successivamente abbia rendicontato o abbia rinunciato al contributo concesso.
Segnaliamo in particolare che i soggetti richiedenti dovranno aver compilato correttamente nel 2024 il modello gratuito di self-assessment SELFI4.0 (circa 15-20 minuti per la compilazione) della mappatura delle competenze digitali all’indirizzo: https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/gli-strumenti-assessment-imprese
Spese ammissibili (art. 5)
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, purché funzionali al progetto di digitalizzazione:
a) beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali principalmente e
primariamente all’introduzione delle tecnologie abilitanti di cui all’Elenco 1 ed eventualmente
all’Elenco 2
b) servizi di consulenza, funzionali principalmente e primariamente all’introduzione delle tecnologie
abilitanti di cui all’Elenco 1 ed eventualmente all’Elenco 2
c) servizi di formazione, funzionali principalmente e primariamente all’introduzione delle tecnologie
abilitanti di cui all’Elenco 1 ed eventualmente all’Elenco 2
NB: la somma delle spese di cui alle lett. b) e c) non può superare il 30% del totale delle spese ammissibili del progetto di investimento.
Elenco 1 – Utilizzo delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi
a) robotica avanzata e collaborativa;
b) interfaccia uomo-macchina;
c) manifattura additiva e stampa 3D;
d) prototipazione rapida;
e) internet delle cose e delle macchine;
f) cloud, High Performance Computing – HPC, fog e quantum computing;
g) soluzioni di cyber security e business continuity (es. CEI – cyber exposure index, vulnerability
assessment, penetration testing etc);
h) big data e analytics;
i) intelligenza artificiale;
j) blockchain;
k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata,
realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
l) simulazione e sistemi cyberfisici;
m) integrazione verticale e orizzontale;
n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;
o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate
caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie
di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
p) soluzioni tecnologiche digitali per l’upgrade dei servizi resi.
Nel caso di progetti incentrati sulle tecnologie di cui alle lettere m) o p), andrà dettagliato ulteriormente nell’allegato A) in cosa i nuovi servizi siano innovativi rispetto a quelli precedentemente erogati.
Elenco 2 – Utilizzo di altre tecnologie digitali (solo se propedeutiche, complementari e direttamente collegate a quelle previste al precedente Elenco 1)
a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
b) sistemi fintech;
c) sistemi EDI, electronic data interchange;
d) geolocalizzazione;
e) tecnologie per l’in-store customer experience;
f) system integration applicata all’automazione dei processi;
g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
h) programmi di digital marketing;
i) sistemi di e-commerce. In questo caso, andrà dettagliato ulteriormente – nell’allegato A – quali sono
le funzioni aziendali che vengono integrate nel nuovo sistema di e-commerce;
j) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica;
k) connettività a Banda Ultralarga;
l) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita.
Le spese per le tecnologie di cui all’allegato 2 non possono superare il 45% del totale delle spese
NB: Non saranno considerate ammissibili le domande riferite alle sole tecnologie dell’Elenco 2
Sono considerate ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda.
Per quanto riguarda i fornitori dei servizi di consulenza e formazione, questi dovranno rientrare in una della categorie previste dall’art. 6 del Bando. Non sono invece richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni e servizi strumentali.
I soggetti ammissibili di cui all’art. 4 possono presentare istanze di contributo sia in forma singola, sia in forma collaborativa su base progettuale con altre imprese e con il supporto di soggetti aggregatori. I progetti riguardano da 3 a 20 imprese, le quali condividono gli obiettivi del progetto.
La partecipazione in forma collaborativa comporta una premialità del 10% del contributo ammissibile, ai sensi dell’art. 3 del Bando.
A pena di esclusione, le domande di contributo dovranno essere trasmesse in modalità telematica a doppia fase:
- A partire dalle ore 11:00 del 18.09.2024 alle ore 16:00 del 25.09.2024, l’impresa richiedente deve predisporre la domandafornendo le informazioni e la documentazione previsti dal presente bando attraverso la piattaforma ReStart https://restart.infocamere.it. Dalle ore 16:00 del 25.09.2024, l’impresa richiedente troverà in piattaforma i codici alfanumerici univoci associati alla domanda predisposta, necessari per la successiva fase di presentazione formale. La data di predisposizione della domanda non avrà nessun rilievo sulla graduatoria finale delle domande.
● A partire dalle ore 11:00 del 01.10.2024 alle ore 16:00 del 04.10.2024, la domanda predisposta deve essere presentata formalmente – utilizzando esclusivamente i codici alfanumerici univoci ricevuti in precedenza – tramite la procedura informatica che sarà pubblicata sulla piattaforma ReStarthttps://restart.infocamere.it. Le graduatorie saranno compilate esclusivamente con riguardo alla data di presentazione formale della domanda.
Unioncamere Piemonte effettuerà un esame preliminare delle istanze pervenute seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande per verificare che i soggetti richiedenti siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del presente Bando. Le domande formalmente ammissibili saranno sottoposte all’istruttoria da parte di una Commissione tecnica formata da funzionari di Unioncamere Piemonte e di Regione Piemonte,
Le domande che supereranno positivamente l’istruttoria formale e tecnica saranno ammesse al contributo con provvedimento di concessione del dirigente competente, fino ad esaurimento dei fondi stanziati. I relativi elenchi saranno pubblicati sulla pagina https://pie.camcom.it/amministrazione-trasparente/avvisi-gare-e-contratti/bandi-contributi .
Rendicontazione (Art. 10)
L’impresa beneficiaria dovrà provvedere entro 6 mesi dalla data della determina di concessione alla rendicontazione delle spese sostenute.
Le spese sostenute, coerenti con la domanda finanziata, dovranno essere rendicontate e trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Restart” (https://restart.infocamere.it/).
Alle domande regolari rispetto alle verifiche effettuate verranno liquidati i relativi contributi con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dall’invio della rendicontazione.
Si prega di notare che il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente” (DNSH) costituisce criterio di ammissibilità sostanziale per la misura, in particolare per alcune tipologie di beni strumentali.
Considerati gli interventi ammissibili previsti dal presente Bando, ed in coerenza con quanto previsto nel Rapporto ambientale PR FESR 2021 -2027 in particolare nelle schede di conformità al principio DNSH delle Azioni del PR FESR, si ritiene che le operazioni finanziabili potenzialmente interferiscano con i seguenti obiettivi ambientali:
– mitigazione dei cambiamenti climatici;
– economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclo dei rifiuti.
Al riguardo, si ritiene che il possesso delle certificazioni del sistema di gestione ambientale EMAS, ISO14001, ISO 14064, OEF da parte dell’impresa richiedente comprovi il rispetto del principio DNSH con riferimento ai due obiettivi ambientali sopra richiamati. Le imprese in possesso di tali certificazioni dovranno pertanto limitarsi ad attestarne il possesso in fase di compilazione della domanda.
Qualora l’impresa beneficiaria non avesse le suddette certificazioni, si applicheranno le seguenti disposizioni.
Considerate le diverse tipologie di spese ammissibili di cui all’art. 5 del presente Bando, si ritiene che le seguenti spese non arrechino danno significativo agli obiettivi ambientali sopra citati:
- a) spese di consulenza
- b) spese di formazione
- c) spese per acquisiti di beni strumentali immateriali (software, licenze, brevetti, know how,
conoscenze tecniche non brevettate, ecc)
Per queste tipologie di spesa non vi sarà dunque necessità di acquisire informazioni in merito ai loro eventuali impatti ambientali ai fini del DNSH.
Si ritiene poi che le seguenti tipologie di spesa di cui all’art. 5 non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali rilevanti per il presente Bando, a determinate condizioni:
- acquisto di beni strumentali materiali (impianti, macchinari e attrezzature, hardware e tecnologiedigitali, ecc) qualora siano alimentati per l’80% da fonti rinnovabili (autodichiarazione in fase didomanda, con controllo a posteriori) oppure siano accompagnati da almeno una delle seguenticertificazioni energetiche o di sostenibilità ambientale;
- certificazione ISO 50600
- certificazione ISO 14024 di tipo I o 14025 di tipo III
- l’Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT)
- una etichetta ambientale di tipo 1 (EPA ENERGY STAR, Blauer Engel, TCOCertified, TÜV Green Product Mark o etichetta equivalente). In alternativa all’etichetta EPA ENERGY STAR è possibile presentare una dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (ETEC),calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario(Etec-max) in linea con quanto descritto nell’Allegato III dei criteri GPP UE
Qualora non si disponesse di una etichetta ambientale quale ISO 14024, TCO Certified,Blauer Engel, TÜV Green Product Mark o altra equivalente, il fornitore dovrà autodichiarare la conformità dei prodotti alle direttive/regolamenti Reach, (Regolamento (CE)n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU); ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424) ecompatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE).
- servizi informatici di cloud computing, hosting o data center, qualora siano alimentati per l’80% da fonti rinnovabili oppure, nel caso di data center, facciano parte dell’elenco ufficiale dei partecipanti al Codice di condotta Europeo sull’efficientamento energetico dei Data Center(https://e3p.jrc.ec.europa.eu/coc-dc-partners) oppure siano accompagnati dalla seguente certificazione EPA ENERGY STAR / ISO/IEC 30134-4:2017 [standard di efficienza energetica per nuovo HW]
- i prodotti derivanti da processo di ricondizionamento/rifabbricazione, se presentano una delle seguenti certificazioni:
- BS 8887‐220:2010 -“Design for manufacture, assembly, disassembly and end‐of‐life processing (MADE). The process of remanufacture. Specification (applicable to remanufacture processes)”;
- BS 8887-240:2011 -“Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). Reconditioning (applicable to refurbished/reconditioned equipment)”;
- EN 50614:2020 (qualora l’apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita);
- sostituzione o rinnovo di data center, hardware, piattaforme e-commerce, linee produttive qualora sia dimostrabile che l’investimento è in grado di ridurre il consumo energetico precedente.
In tutti i casi dei punti da 1 a 4 è comunque obbligatorio il possesso dell’iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n.185, da parte alternativamente:
- a) del fornitore;
- b) oppure del produttore così come definito all’art.4, lett. g), del D.Lgs. n. 49/2014;
- c) oppure del distributore così come definito all’art.4, lett.h), del D.Lgs. n. 49/2014;
In fase di compilazione della domanda, i destinatari finali dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicando il possesso di una certificazione del sistema di gestione ambientale di cui all’elenco sopra riportato (EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF) oppure, in assenza delle suddette certificazioni e qualora il progetto preveda spese di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 il rispetto delle specifiche condizioni indicate nonché, ove sia obbligatorio, l’iscrizione al RAEE del punto precedente.
In ogni caso, è responsabilità del destinatario finale:
– al momento della presentazione della domanda di agevolazione, compilare adeguatamente la dichiarazione sostitutiva relativa al rispetto del criterio DNSH;
– conservare ed esibire in caso di controlli in loco la documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti dichiarati (ad esempio: certificazioni energetiche o ambientali, monitoraggi energetici, ecc).
In caso di mancata attestazione, in fase di controllo di cui all’art 13, del possesso dei requisiti dichiarati, si procederà a revoca totale del contributo essendo il rispetto del DNSH un principio di ammissibilità riferito all’intera progettualità.
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